

8. Contro la guerra: l'autolesionismo.

Da: Tribunale di guerra del decimo corpo d'armata, in E. Forcella-
A. Monticone, Plotone d'esecuzione, Laterza, Bari, 1968.

Significative testimonianze sullo stato d'animo dei soldati ci
sono offerte dai numerosissimi processi intentati dai tribunali
militari contro atti di insubordinazione commessi al fronte. Si
tratta di una ricchissima documentazione, che evidenzia una
diffusa ostilit contro la guerra. Tale atteggiamento risulta
determinato non tanto da motivazioni politiche, quanto da una
istintiva e progressiva presa di coscienza da parte dei soldati -
prevalentemente contadini sottratti al lavoro dei campi - che il
conflitto in atto non corrispondeva agli interessi delle classi
popolari. I reati pi ricorrenti erano quelli di indisciplina e di
diserzione; le testimonianze pi drammatiche della disperazione e
dell'abbrutimento dei combattenti sono fornite dai numerosi casi
di mutilazione volontaria, il cui scopo era quello di sottrarsi
alla guerra o almeno all'impiego in prima linea. Di alcuni  di
questi, verificatisi nel luglio del 1915, tratta il seguente
documento del tribunale di guerra del decimo corpo d'armata.


Nei primi giorni del corrente luglio, dai posti di medicazione
sulle colline del Carso, venne segnalato un gran numero di
militari che presentavano una sola ferita, per lo pi alla mano
sinistra, con foro di entrata al lato palmare, cosparso di un
largo alone nerastro e probabilmente dovuto ai proiettili del
nostro fucile mod. 1891. La proporzione ordinaria dei feriti
leggeri, ordinariamente oscillante intorno al 10 per cento, sal
improvvisamente e senza una apparente ragione giustificatrice al
90 per cento onde venne segnalato alla direzione di sanit il caso
immediatamente ritenuto straordinario. Questa si convinse che
buona parte di quelle ferite fossero state volontariamente
procurate e procedendo ad un primo esame sulla natura, sulla
ubicazione e sui caratteri che le dette ferite presentavano, in
rapporto alle giustificazioni addotte dagli individui, compil e
trasmise lo stesso giorno al comando del corpo di armata, diversi
elenchi dei militari che vennero ritenuti essersi feriti
volontariamente: in uno di questi elenchi erano enumerati i 46
militari che sono oggi comparsi al pubblico dibattimento.
In un procedimento, quale  quello che  stato dibattuto, in cui,
al giudizio peritale  da attribuirsi il massimo valore, il
Tribunale non ha avuto soltanto i lumi di una prima perizia medica
stragiudiziale, confermata durante l'istruttoria sovente con nuovo
esame dei feriti, ma durante la discussione della causa  stato
assistito dal medico che ha steso il rapporto, capitano F., e dal
sottotenente medico S. cui era stata affidata la cura dei
giudicabili nel carcere, perch dessero anche al pubblico
dibattimento gli schiarimenti opportuni e le ragioni
giustificatrici, in base alle quali poterono riaffermare il loro
convincimento.
Si  creduto conveniente sfasciare le singole ferite che sono
state riesaminate dai periti e dal Tribunale, perch il giudizio
sopra di esse, nei casi in cui era ancora possibile, fosse
precipuamente fondato sui caratteri che ancora presentavano.
D'altra parte non sarebbe stato possibile raccogliere altri
elementi per la difficolt di poter avere deposizioni dei
superiori impegnati nei combattimenti e che ad ogni modo avrebbero
avuto molto scarso valore, essendo stati commessi i reati o
durante i combattimenti stessi, o durante la pioggia o in punti
appartati; ch se i superiori avessero potuto fornire prove
testimoniali o qualsiasi altro elemento utile, non  da dubitarsi,
specialmente in riguardo a reati cos gravi, che avrebbero, e
spontaneamente e per dovere di ufficio, fatti i loro rapporti ed
eseguite le loro inchieste.
Dalle deposizioni testimoniali poco vantaggio si  potuto trarre;
generalmente i feriti non hanno saputo indicare il nome dei
testimoni che sarebbero stati presenti al momento in cui vennero
colpiti, e i pochi invece che hanno invocato la deposizione di
qualche teste, ad eccezione del R. G. il quale fu effettivamente
visto dal commilitone S. quando venne ferito, o sono stati
smentiti o non hanno potuto provocare nessuna conferma, perch i
testimoni avrebbero constatate le lesioni in un tempo successivo.
Data, quindi, la natura eccezionale di questo procedimento, il
Tribunale ha dovuto contentarsi degli elementi che  stato
possibile raccogliere, sembrando che per l'indole dei reati e la
necessit di reprimerli sollecitamente, valesse meglio tollerare
che eventualmente qualche colpevole potesse sfuggire alla pena per
insufficienza di prove raccolte, pur di colpire immediatamente
tutti quelli contro i quali evidenti erano le prove dalle quali
erano stati raggiunti. Ed i criteri principali sui quali  fondato
il convincimento del collegio giudicante, sono i seguenti:
1) Ferita unica per tutti i militari denunziati, a un piede o a
una mano, quasi sempre di lievissima entit e spesso fra le
falangi delle dita o al margine di queste, in modo da produrre il
minor male possibile e risparmiare quasi costantemente le ossa.
2) Piccolo foro di entrata, dovuto al proiettile dei nostri fucili
1891, di circa 6 mm. e 1/2, mentre i proiettili nemici producono
un pi largo forame di entrata, essendo il loro calibro di pi che
8 mm.
3) Generalmente la direzione delle ferite alla mano si presenta
dal palmo di essa verso il dorso, e quelle al piede dal dorso
verso la pianta, vicino al malleolo e con leggera inclinazione
all'avanti e all'infuori. E' intuitivo che mentre agevolmente
l'individuo pu procurare da se stesso tali ferite, difficilmente
possono queste, anche immaginando le posizioni pi strane, e
complicate, essere prodotte dai nemici.
4) Vasto alone periferico che circonda il forame di entrata e
dimostra come il colpo sia stato esploso a brevissima distanza. E'
questo uno dei caratteri principali dai quali il collegio ha
desunto il proprio convincimento, sia perch la presenza di esso 
costante in tutte le ferite a bruciapelo e non subisce variazioni
se non di quantit, sia perch spesso  servito a smentire le
asserzioni dei giudicabili che difficilmente possono essere
controllate.
5) Le giustificazioni addotte dagli accusati, confuse, incerte e
spesso contraddittorie con i caratteri e l'ubicazione delle
ferite, sono state quasi sempre da loro rese debolmente, con
accento di chi invoca grazia, non di chi vuole giustizia
ingenerando nel collegio la convinzione della loro responsabilit.
6) Quasi tutti i giudicabili, pur dichiarando di essere stati
feriti in presenza dei loro commilitoni, non hanno poi saputo
precisare i nomi di quelli, fra questi, che si sarebbero trovati
presenti al momento in cui vennero colpiti. Pare invece al
tribunale che pur tenuto conto delle anormali condizioni di
spirito durante i fatti d'arme, di coloro che vi presero parte,
sia strana e di indole sospetta questa completa amnesia,
specialmente quando si comunica a un numero cos rilevante di
individui, che per necessit stessa di cose, dovevano pur trovarsi
fra i loro compagni.
Si  gi ricordato, nella motivazione di fatto, che i diversi
ferimenti volontari avvennero non solo in tempi distinti, ma in
localit l'una dall'altra diverse, sebbene limitate tutte nella
stessa zona di guerra, e ci anche per la natura dei
combattimenti, che, come si  detto, si svolsero molto frazionati,
e per le asperit naturali delle colline del Carso, e per le opere
di difesa che i nemici avevano apprestato.
Non vi pot essere alcun accordo preventivo. A prescindere che se
ci fosse stato quasi con certezza se ne sarebbero raccolte le
prove o almeno gli indizi, perch non si pu concertare un reato
fra 50 individui, senza che qualche traccia non se ne lasci
trapelare. Non  poi concepibile un accordo delittuoso di tal
genere fra militari appartenenti a compagnie e a reggimenti
residenti in localit diverse per quanto vicine, ed in intimo
contatto e sotto la sorveglianza diretta dei loro superiori, che,
in guerra specialmente, vivono la stessa vita del soldato. Anzi 
risultato, attraverso le reticenze di non pochi accusati, che
questi, qualche volta, si sono allontanati dai loro compagni con
artifizi, per potere pi agevolmente tradurre il loro insano
attentato alla integrit fisica, in luoghi appartati.
E' invece a ritenere che l'esempio contagioso dei primi sciagurati
si sia subito diffuso per quello spirito di imitazione che non 
un fenomeno nuovo negli annali della delinquenza. Trattasi di
particolari condizioni psicologiche, che, essendo comuni a diversi
individui, facilmente fanno nascere, ove non incontrino forti
stimoli inibitori, una comune determinazione criminosa. Le
cronache dei nostri giornali sono una prova continua di tale fatto
che  superfluo sottoporre a pi minuta analisi.
Si spiega cos come le fatiche e i pericoli continui e
straordinari cui le truppe dovettero nei primi giorni di luglio
sobbarcarsi, per tutte le difficolt naturali ed artificiali di
combattimenti lunghi aspri e sanguinosi, determinarono nei pi
deboli un senso di stanchezza e di sconforto; per il quale l'atto
vile di pochi, forse di uno, divenne disgraziatamente l'atto di
molti.
Non si pu quindi, a giudizio del Tribunale, parlare di agenti
principali e complici, perch non vi  stato chi ha preordinato il
delitto o in qualsiasi altro modo assunto in esso una parte
principale e lasciata agli altri una parte accessoria, ma tutti,
individualmente si sono determinati all'azione criminosa e ne
hanno compiuto gli atti esecutivi. Pare tuttavia al collegio che
lo spirito di imitazione il quale non pu far degradare nella
figura giuridica della complicit l'azione commessa dai singoli
giudicabili, debba essere tenuta in conto ai fini della pena per
la concessione delle circostanze attenuanti, perch se agli
accusati individualmente debbono ascriversi i fatti da loro
commessi, devesi pure a loro vantaggio computare una minore
pericolosit sociale, per aver essi compiuti tali fatti non per
ideazione propria, ma per cosciente riproduzione dei fatti altrui.
